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LEGGE 21 gennaio 1963, n. 6

Integrazione della tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, relativa al personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

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Testo in vigore dal:  10-2-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al Servizio delle informazioni ed all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, di cui all'articolo 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617, è preposto un funzionario con qualifica di direttore generale.
A tal fine, nel ruolo del personale direttivo di cui alla tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, è istituito un posto di direttore generale con coefficiente di stipendio 900.