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LEGGE 19 gennaio 1963, n. 23

Norma integrativa dell'art. 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, al fine della compilazione delle graduatorie per il passaggio in ruolo del personale insegnante.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-2-1963 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Dopo il primo comma dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente:
"A tale punteggio si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso posto d'insegnamento è valutato per metà; in caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dalla età".