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LEGGE 19 gennaio 1963, n. 15

Modifiche e integrazione al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: "Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali", e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450: "Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sui lavoro agricolo", e successive modificazioni ed integrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/1969)
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Testo in vigore dal:  1-1-1963

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1



L'articolo 1 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente decreto, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in edifici o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.
L'obbligo dell'assicurazione ricorre anche quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.
L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che nelle condizioni previste dal presente decreto, siano addette ai lavori:
1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, nonché ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolamentazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in gallerie;
4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo od a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
5) costruzione manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie od al loro esercizio;
6) di produzione, trasformazione, estriazione, approvvigionamento, distribuzione del gas, dell'acqua, della elettricità, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e televisive; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;
8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli
terrestri, nautici o aerei, nonché il posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;
10) di carico e scarico;
11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'articolo 34 del regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;
12) della pesca, esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca, comunque esercitata dello spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura;
13) di produzione, trattamento, impiego e trasporto di sostanze, o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonché ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito o vendita di dette sostanze o prodotti;
14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;
15) degli stabilimenti metallurgici meccanici, comprese le fonderie;
16) delle concerie;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere, cave e torbiere e saline, compreso il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;
20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad operazioni di recupero di essi o del loro carico;
21) dei pubblici metalli o delle macellerie;
22) per la estinzione di incendi, eccettuato il personale le del Corpo nazionale vigili del fuoco;
23) per il servizio di salvataggio;
24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;
25) per il servizio di nettezza urbana;
26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici;
27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione dei pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento;
28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nelle scuole nei casi di cui al n. 5 del successivo articolo 3.
Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente decreto, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.
L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso famigliare o privato.
Sono escluse altresì dall'assicurazione secondo il presente decreto le attività previste ai nn. 7), 8), 10), 14), 24) e 26), nonché al n. 13) limitatamente al deposito e all'impiego, quando, essendo svolte per conto e nell'interesse di un'azienda agricola o forestale, ricadono in quelle tutelate dal decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1947, numero 1450 e relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 918, n. 1889, concernente l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, ad eccezione del lavori di taglio, riduzione di piante e getto di esse eseguiti da più tre operai".