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LEGGE 14 gennaio 1963, n. 22

Nuova autorizzazione di spesa a favore del "Fondo di rotazione" previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949.

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Testo in vigore dal:  21-2-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1


A favore del "Fondo di rotazione", istituito con l'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzata l'ulteriore annua anticipazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65, da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Detta anticipazione sarà destinata alla concessione di prestiti e mutui conformemente alle norme recate dalla citata legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui all'articolo 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454.