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LEGGE 4 gennaio 1963, n. 11

Concessione di indennità una tantum al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal:  15-2-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale delle ferrovie dello Stato in servizio nel secondo semestre 1962 è concessa una indennità forfettaria una tantum non pensionabile, nelle seguenti misure lorde, in relazione al coefficiente di stipendio o paga corrispondente alla qualifica rivestita al 1 luglio 1962 o alla data di assunzione se successiva:
lire 26.096 ai dipendenti con coefficienti 213 e inferiori;
lire 36.534 ai dipendenti con coefficienti da 216 a 241;
lire 37.174 ai dipendenti con coefficienti da 250 a 311;
lire 39.084 ai dipendenti con coefficienti da 325 a 357;
lire 50.251 ai dipendenti con coefficienti superiori a 357.
La predetta indennità va corrisposta entro il 15 gennaio 1963.
Nei casi di assunzioni o di cessazioni dal servizio avvenuto nel corso del semestre, l'indennità spetta in misura pari ad un sesto per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio.
La indennità è inoltre ridotta nella stessa proporzione della riduzione o della sospensione dello stipendio o paga, nei casi di congedo, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione o sospensione di dette competenze: a tal fine si trascurano i periodi senza titolo a stipendio o paga, o con stipendio o paga ridotti, che nel semestre predetto non superino singolarmente quindici giorni e nel complesso non raggiungano trenta giorni.