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LEGGE 4 gennaio 1963, n. 10

Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/04/2006)
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Testo in vigore dal:  15-2-1963 al: 19-4-2006
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 luglio 1961, ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti e volontari in servizio continuativo e temporaneo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio di servizio, è corrisposta l'indennità di alloggio stabilita dall'articolo 79 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nelle seguenti misure mensili:
a) nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250 mila abitanti, lire 11.200;
b) nelle altre sedi, lire 9.180.
A, decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 24 aprile 1962, n. 192, l'indennità suddetta resta maggiorata dagli aumenti stabiliti dalla legge stessa;
Per il personale celibe o vedovo senza prole che non possa fruire di alloggio di servizio e sia, quindi, costretto o autorizzato ad alloggiare in abitazioni private, l'indennità di alloggio è stabilita nella misura mensile di lire 5.000.
L'indennità di alloggio spettante ai sottufficiali, vigili scelti e vigili è esente da ritenute per imposte dirette.