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LEGGE 8 giugno 1962, n. 604

Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
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Testo in vigore dal:  21-3-1968
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Art. 42

Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per
l'interno.


Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra Comune e segretario secondo la tabella E sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonché al pagamento di borse di studio e di premi di profitto.
Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresì, le somme occorrenti per il pagamento di assegni al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare
((nonché quelle occorrenti per la corresponsione al segretario dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile a titolo di rimborso delle riduzioni previste dall'articolo 14 della presente legge e per il conferimento, mediante concorso, di borse di studio ai figli, particolarmente meritevoli, dei segretari comunali e provinciali))
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Le somme di cui al primo comma sono versate, alla fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei "servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato", nella contabilità speciale delle rispettive prefetture.
Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla, prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.
Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il Prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro per l'interno apposito rendiconto.