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LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1889

Ratifica ed esecuzione del secondo Accordo internazionale sullo stagno adottato a Londra il 1 settembre 1960.

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Testo in vigore dal:  22-2-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il secondo Accordo internazionale sullo stagno, adottato a Londra il 1 settembre 1960.