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LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1834

Autorizzazione alla spesa di lire 925 milioni per la concessione di contributi sugli interessi per l'effettuazione di crediti finanziari di cui all'art. 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

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Testo in vigore dal:  7-2-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A partire dall'esercizio finanziario 1962-63 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1976-77 è autorizzata la spesa annua di lire 925 milioni per la concessione, tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi per la effettuazione di operazioni di crediti finanziari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.
Le modalità e condizioni per la erogazione dei contributi di cui al precedente comma saranno fissate nel decreto previsto dall'articolo 21 della stessa legge 5 luglio 1961, n. 635.