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LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1758

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgo e di laboratorio destinato a istituti sanitari firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960.

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Testo in vigore dal:  25-1-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato a istituti sanitari, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960.