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LEGGE 25 novembre 1962, n. 1634

Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale.

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Testo in vigore dal:  21-12-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo capoverso dell'articolo 22 del Codice penale è sostituito dal seguente:
"Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto".
Il secondo e il terzo capoverso dello stesso articolo sono abrogati.