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LEGGE 21 aprile 1962, n. 161

Revisione dei film e dei lavori teatrali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2017)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  12-1-2018
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La Camera dei deputata ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Revisione dei film


La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali, ai sensi dell'articolo 8 della, legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.
Il nulla osta è rilasciato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su parere o previo esame dei film, di speciali Commissioni di primo grado e di appello, secondo le norme della presente legge.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
[...]
b) la legge 21 aprile 1962, n. 161".