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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 745

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli enti di bonifica ed irrigazione della Regione sarda.

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Testo in vigore dal:  27-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 9 aprile 1951, per il personale dipendente dagli enti di bonifica, irrigazione, idraulici di scolo, di miglioramento fondiario e loro raggruppamenti;
Visto, per la Regione Sarda, l'accordo collettivo integrativo 22 settembre 1951, stipulato tra il Sindacato nazionale degli Enti di Bonifica S.N.E.B.I., Circoscrizione della Sardegna, e il Sindacato italiano Lavoratori Bonifica Integrale, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 4 della provincia di Cagliari, in data 30 dicembre 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la Regione sarda, l'accordo collettivo 22 settembre 1951, relativo al personale dipendente dagli enti di bonifica ed irrigazione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dello accordo anzidetto annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purché con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli enti di bonifica ed irrigazione della Regione Sarda.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1962

Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 60. - VILLA