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LEGGE 9 aprile 1962, n. 163

Ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte e ruoli e carriere del rispettivo personale non insegnante.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  15-5-1962

Art. 4


Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa degli istituti e scuole d'arte è affidato a due revisori dei conti dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore dell'Ufficio provinciale del tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione, e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione degli istituti e scuole d'arte. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo articolo 5, compresa quella della Cassa scolastica.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.