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LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1783

Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale per la importazione temporanea degli imballaggi adottata a Bruxelles il 6 ottobre 1960.

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Testo in vigore dal:  29-1-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione doganale per l'importazione temporanea degli imballaggi adottata a Bruxelles il 6 ottobre 1960.