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LEGGE 8 novembre 1962, n. 1527

Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo nei mesi di novembre e dicembre 1962, delle agevolazioni di viaggio previste per gli elettori delle elezioni politiche.

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Testo in vigore dal:  10-11-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo nei mesi di novembre e dicembre 1962.