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LEGGE 7 novembre 1962, n. 1599

Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  13-12-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, possono essere concessi fino al 60 per cento del prezzo dei lavori determinato dal Ministero della marina mercantile, anche per le navi prevalentemente addette al trasporto dei passeggeri di stazza lorda inferiore alle 20.000 tonnellate, e per le navi fornite di impianti o attrezzature per traffici speciali, quando il costo di costruzione rapportato al peso della nave superi di almeno il 20 per cento il costo delle normali navi da carico secco o cisterniero.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 novembre 1962

SEGNI FANFANI - MACRELLI - TREMELLONI - TRABUCCHI - LA MALFA - PRETI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO