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LEGGE 31 ottobre 1962, n. 1502

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963.

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Testo in vigore dal:  15-11-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia nell'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 30 giugno 1963 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.