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LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1604

Estensione della legge 9 gennaio 1962, n. 2, alla demolizione delle navi in legno.

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Testo in vigore dal:  14-12-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 9 gennaio 1962, n. 2, sono estese ai proprietari di navi mercantili a scafo in legno da carico secco e liquido nonché da passeggeri e miste, iscritte alla data del 1 gennaio 1959 nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del Codice della navigazione e costruite in data anteriore al 1946, che procedano alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unità a scafo metallico.
Le disposizioni della legge citata al comma precedente non si applicano a coloro che abbiano acquistato navi in legno dopo la data del 1 gennaio 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1962

SEGNI FANFANI - MACRELLI - LA MALFA - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO