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LEGGE 18 ottobre 1962, n. 1499

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, dei vice brigadieri, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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