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LEGGE 29 settembre 1962, n. 1466

Norme temporanee in materia di ritardo della prestazione del servizio alle armi da parte degli studenti universitari.

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Testo in vigore dal:  8-11-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1965 il limite massimo di età per la concessione, in tempo di pace, del ritardo della prestazione del servizio alle armi è elevato a 28 anni per gli studenti iscritti alla Facoltà di medicina e chirurgia e a 27 anni per gli studenti iscritti ad altre Facoltà universitarie aventi corsi della durata di cinque anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 1962

SEGNI FANFANI - ANDREOTTI - GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO