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LEGGE 5 agosto 1962, n. 1209

Istituzione di un ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/03/1972)
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Testo in vigore dal:  31-3-1972
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Art. 3

((L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianità sino al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887))
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