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LEGGE 2 agosto 1962, n. 1208

Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente Acquedotti Siciliani.

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Testo in vigore dal:  5-9-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 500 milioni da assegnare all'Ente Acquedotti Siciliani per provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, al finanziamento delle opere indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.
La relativa spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.