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LEGGE 6 luglio 1962, n. 888

Norme integrative alla legge 11 luglio 1956, n. 699, relativa alla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia.

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Testo in vigore dal:  9-8-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contingente di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che il Ministero dell'interno può assumere in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, è soppresso.
L'organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza di cui alla legge 28 ottobre 1959, L. 910, è aumentato di 20 posti nel grado di capitano e di 165 posti nei gradi di tenente e sottotenente.
Nella prima applicazione della presente legge il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire un concorso per esami in conformità alle vigenti disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per la nomina a sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza riservato agli ufficiali già mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, ed a quelli che chiedano di essere mantenuti in servizio a norma dell'articolo 2 della presente legge.
In relazione al numero degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 69, che non abbiano partecipato o non risultino vincitori del concorso di cui al precedente comma, è lasciato vacante un corrispondente numero di posti di organico nei gradi di tenente e sottotenente del Corpo stesso.