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LEGGE 27 giugno 1962, n. 886

Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'art. 38 dello Statuto per gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi.

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Testo in vigore dal:  9-8-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo a titolo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana viene determinato per il periodo 1 luglio 1960-30 giugno 1961 in lire 15 miliardi. Per il periodo dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1966 esso viene commisurato all'80 per cento dei gettito delle imposte di fabbricazione riscosso in Sicilia in ciascun esercizio.