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LEGGE 13 giugno 1962, n. 855

Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1991)
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Testo in vigore dal:  10-9-1991
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Art. 14


La Direzione generale degli Istituti di previdenza è autorizzata a dichiarare, con provvedimento del direttore generale, la decadenza dei prestiti dopo trascorso un anno dalla data del provvedimento di concessione, senza che le siano stati prodotti i documenti necessari e la domanda per la prima somministrazione in conto mutuo.
Le disposizioni vigenti in materia di liquidazione di interessi sono modificate, esclusivamente per quanto concerne i mutui concessi dagli Istituti di previdenza, secondo le norme previste dai commi successivi.
Sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti effettuate prima dell'inizio dell'ammortamento sono liquidati, a favore della Cassa pensioni mutuante, gli interessi al saggio di concessione, dalla data dei mandati di pagamento al 31 dicembre, ed il loro ammontare è posto a carico dell'Ente mutuatario.
Tale ammontare, diminuito dello sconto calcolato al saggio di concessione, è ritenuto sul capitale di cui si opera il pagamento.
Nel caso in cui l'inizio dell'ammortamento del mutuo sia postergato a norma del precedente art. 13, primo comma, il mutuatario è tenuto a corrispondere alla fine di ogni anno successivo gli interessi al saggio di concessione sulle somministrazioni disposte negli anni precedenti.
((Sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti, effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento, vengono liquidati, a carico della Cassa pensioni mutuante, ed a favore dell'ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data d'inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento, al saggio di interesse determinato con il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887))
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L'importo di tali interessi è corrisposto con il capitale di cui si opera il pagamento, previa detrazione dello sconto calcolato, al saggio predetto vigente alla data del mandato e per il periodo dalla data stessa il 31 dicembre, solamente sugli interessi dovuti dal 1 gennaio dell'anno in corso alla data del mandato.
Nei riguardi dei mutui - non garantiti con delegazioni - concessi dagli Istituti di previdenza a favore delle Cooperative edilizie, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, degli Istituti assimilati e degli Enti o Società che costruiscono case popolari ed economiche senza finalità di lucro, gli interessi dovuti sulle somministrazioni parziali o totali dei prestiti effettuate prima dell'inizio dell'ammortamento sono capitalizzati al tasso di concessione e quindi portati in aumento al capitale da ammortizzare.
((Sulle somministrazioni relative ai mutui di cui al precedente comma, effettuate dopo l'inizio dell'ammortamento, vengono liquidati a carico della Cassa pensioni mutuante ed a favore dell'ente mutuatario, gli interessi semplici dalla data di inizio dell'ammortamento alla data dei mandati di pagamento, al tasso di concessione del mutuo, diminuito di un punto per concorso alle spese generali e di amministrazione, ed il loro ammontare diminuito dello sconto, calcolato allo stesso saggio e nel modo indicato al precedente comma settimo, è corrisposto con il capitale di cui si opera il pagamento))
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