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LEGGE 8 giugno 1962, n. 587

Norme relative al prezzo delle poste di giuoco e alla misura del fondo premi nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

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Testo in vigore dal:  18-7-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nei giuochi di abilità e nei concorsi pronostici, di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il prezzo delle poste di giuoco e il quantitativo minimo di poste per ogni giuocata sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e per le foreste e per il turismo e lo spettacolo.