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LEGGE 4 giugno 1962, n. 601

Modifiche alla legge 5 gennaio 1955, n. 12, sulla partecipazione dei ciechi ai concorsi a cattedre.

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Testo in vigore dal:  19-7-1962

Art. 3


In qualsiasi momento dell'anno scolastico l'insegnante cieco potrà, per giustificati motivi, sostituire il proprio assistente previa autorizzazione del capo Istituto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1962

SEGNI FANFANI - GUI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO