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LEGGE 2 giugno 1962, n. 511

Modificazione dell'art. 2, lettera e), dell'articolo 19, lettera a) e dell'articolo 64, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

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Testo in vigore dal:  10-7-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La lettera e) dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è costituita dalla seguente:
"e) agli enti e società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitali non superiori a lire 250.000 o di rendite annue non superiori a lire 180.000".