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LEGGE 25 maggio 1962, n. 284

Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche, alle elezioni comunali e provinciali del giugno 1962.

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Testo in vigore dal:  5-6-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo nel giugno 1962.