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LEGGE 12 febbraio 1962, n. 58

Assegnazione di fondi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere stradali, marittime ed igieniche.

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Testo in vigore dal:  17-3-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I limiti d'impegno di cui all'articolo 6, n. 2, lettere a), b) e d) della legge 26 ottobre 1960, n. 1201, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1 luglio 1960-30 giugno 1961, sono elevati rispettivamente di lire 200 milioni, 12 milioni e 600 milioni.