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LEGGE 30 gennaio 1962, n. 14

Indennità da corrispondere al personale di segreteria, agli aiutanti tecnici e al personale ausiliario delle Scuole e degli Istituti di istruzione media di ogni ordine e grado nonchè delle Scuole ed Istituti di istruzione artistica, durante il periodo degli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza, maturità e abilitazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/1973)
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Testo in vigore dal:  25-2-1962 al: 31-8-1973
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai segretari e agli applicati di segreteria, presenti in servizio negli Istituti medi di secondo grado e nelle Scuole ed Istituti di istruzione artistica durante il periodo degli esami di maturità e di abilitazione, è dovuto un compenso giornaliero rispettivamente di lire 800 e di lire 450, dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione.
Per ogni candidato iscritto agli esami di maturità e di abilitazione spetta al personale di segreteria, presente in servizio, una indennità di lire 65, da ripartire in relazione alle prestazioni effettuate ed al coefficiente di stipendio in godimento.