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LEGGE 27 gennaio 1962, n. 8

Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-2-1962 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che alla data del 30 aprile 1958 rivestiva le qualifiche di segretario capo, segretario tecnico capo, revisore capo, assistente lavori capo e disegnatore capo, con almeno tre anni di anzianità nel grado VI, gruppo B, del cessato ordinamento approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, oppure che aveva conseguito l'idoneità in concorsi esterni per esami banditi dall'Amministrazione ferroviaria a posti di gruppo A, è, a tutti gli effetti, inquadrato in soprannumero nella qualifica di ispettore di prima classe (ex grado V, gruppo A) con decorrenza 1 gennaio 1959.
Ai fini dell'inquadramento è richiesto che il personale interessato, alla suddetta data del 1 gennaio 1959, sia munito di laurea e sia stato dall'Amministrazione ferroviaria utilizzato in mansioni proprie del gruppo A per almeno 200 giornate.
Tale inquadramento sarà effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in base ad una graduatoria formulata con i criteri delle promozioni per merito comparativo previsti dal cessato regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con il predetto regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.