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LEGGE 26 gennaio 1962, n. 16

Provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/1973)
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Testo in vigore dal:  27-2-1962

Art. 6


Coloro che, per almeno cinque anni, abbiano lodevolmente tenuto un incarico d'insegnamento universitario e siano abilitati alla libera docenza, ovvero siano stati compresi nella terna di un concorso per assistente universitario di ruolo, possono, a domanda, e su conforme parere della Prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, essere assunti nei ruoli dei professori delle scuole secondarie, subordinatamente alla disponibilità dei posti nei ruoli medesimi.
La domanda è trasmessa al Ministero della, pubblica istruzione dalla Facoltà competente che la correda del proprio parere.
L'assunzione ha luogo con la qualifica di straordinario e per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio della Giunta della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, siano corrispondenti a quelle tenute dall'interessato per incarico in una Facoltà o Scuola.
La domanda di assunzione può essere presentata anche nel corso dell'incarico; in caso di cessazione, deve essere presentata, a pena di decadenza, non altre un anno dalla data della cessazione stessa. I requisiti di cui al primo comma del presente articolo debbono essere posseduti alla data della domanda.
Nei concorsi per le scuole secondarie e nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi nelle predette scuole, il servizio prestato dagli ex incaricati universitari ha lo stesso valore, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, del servizio prestato quale incaricato nelle scuole secondarie con piena qualifica. Il servizio stesso viene riconosciuto, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, nei modi e nei limiti stabiliti nell'articolo 6, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.
La valutazione di cui al comma quarto dell'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è estesa, limitatamente ad un terzo, anche ai periodo d'insegnamento prestato antecedentemente al conseguimento della libera docenza, fermo restando comunque il limite massimo complessivo di 4 anni previsto dal comma anzidetto.
Nei confronti dei professori degli Istituti d'istruzione secondaria pervenuti nei relativi ruoli ai sensi del presente articolo e dell'articolo 132 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, il servizio prestato quali incaricati di insegnamento universitario o di assistente ordinario è considerato, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai trasferimenti, come servizio prestato nelle Scuole secondarie con piena qualifica.