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LEGGE 25 gennaio 1962, n. 26

Norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  2-3-1962 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La somministrazione, il rinnovamento e la manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento personale dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica nonché dei secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni della Marina sono effettuati a cura e spese dell'Amministrazione militare.
A cura e spese dell'Amministrazione militare è anche effettuata la somministrazione degli oggetti occorrenti per la pulizia personale ai graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica nonché ai sottocapi e comuni della Marina.