stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 gennaio 1962, n. 24

Computo dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di stipendio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-3-1962 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali l'anzianità di servizio è computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, dal giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno di età.