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LEGGE 24 gennaio 1962, n. 23

Deroga all'art. 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, sulle imposte di registro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-3-1962 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

In deroga all'articolo 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, sono idonee a vincere la presunzione di accessione le deliberazioni adottate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con le quali le Province e i Comuni abbiano autorizzato la vendita di terreni non edificati a coloro che successivamente hanno stipulato il contratto di acquisto, consentendo nel frattempo alla edificazione, nonché i contratti di appalto stipulati dagli Istituti autonomi per le case popolari per costruzioni su terreni successivamente acquistati.
Non si fa luogo alla restituzione delle imposte che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero state già pagate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1962

GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - GONELLA - TAVIANI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA