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LEGGE 9 gennaio 1962, n. 2

Modifiche alla legge 24 luglio 1959, n. 622, recante interventi a favore dell'economia nazionale, per la parte riguardante l'ammodernamento del naviglio mercantile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1976)
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Testo in vigore dal:  4-7-1970
aggiornamenti all'articolo

Art. 3


Fino al 31 dicembre 1968 può essere concesso, per la demolizione e la costruzione di navi di cui all'articolo 2, un contributo pari a lire 35.000 per tonnellata di peso del naviglio di nuova costruzione, scarico ed asciutto, con esclusione della zavorra fissa.
((Qualora la stazza lorda del naviglio di nuova costruzione sia superiore alla stazza lorda di quello da demolire, il contributo sarà riferito al tonnellaggio di stazza lorda da demolire, al quale sarà attribuito un peso proporzionale a quello del naviglio effettivamente costruito. A tale peso proporzionale in nessun caso sarà attribuito un valore inferiore alla metà del tonnellaggio di stazza lorda da demolire))
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((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 21 giugno 1964, n. 467 come modificata dalla L. 24 maggio 1967, n. 389, a sua volta modificata dalla L. 25 maggio 1970, n. 362 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dagli articoli 1 e 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, è prorogato al 31 dicembre 1971".