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LEGGE 9 gennaio 1962, n. 2

Modifiche alla legge 24 luglio 1959, n. 622, recante interventi a favore dell'economia nazionale, per la parte riguardante l'ammodernamento del naviglio mercantile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1976)
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Testo in vigore dal:  12-3-1974
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Art. 2

((Ai proprietari di navi mercantili da carico secco e liquido, da passeggeri e miste, di navi da pesca oceanica e di motopescherecci a scafo metallico superiori a 100 tonnellate, nonché di rimorchiatori di altura, che nell'anno di presentazione della domanda di cui all'articolo 4 risultino costruiti da almeno quindici anni ed iscritti da almeno cinque anni nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, che procedono alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unità a scafo metallico, possono essere concessi i benefici nella misura, condizioni e modalità di cui alla presente legge. Si prescinde dalla data di costruzione ove vengano demolite navi che abbiano subito avarie superiori al 50 per cento del valore commerciale di mercato della nave, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile.))

Le navi in possesso dei requisiti di cui al primo comma, la cui iscrizione sia posteriore al 10 gennaio 1962, possono fruire dei benefici della presente legge, purché alla data di inizio della demolizione siano state complessivamente in esercizio per almeno cinque anni sotto bandiera italiana, a meno che il difetto di tale ultima condizione sia dovuto a sinistro.
Per aver titolo ai benefici previsti dalle presenti disposizioni, i proprietari delle navi da demolire devono commettere la costruzione di nuovo naviglio per un tonnellaggio corrispondente ad almeno il 50 per cento di quello da demolire.
((Le iniziative di cui ai precedenti commi devono essere ritenute conformi, a giudizio del Ministro per la marina mercantile, agli interessi dell'economia nazionale, avuto particolare riguardo anche al mantenimento dei livelli di occupazione nei settori interessati alla esecuzione dei lavori, che non potranno comunque essere eseguiti al di fuori dell'area della Comunità economica europea))
. (2a) (2)(3)
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AGGIORNAMENTO (2a)
la L. 21 giugno 1964, n. 467 ha disposto (con l'art. 5, commi 3 e 4) che "Sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi, dall'imposta di conguaglio, dall'imposta generale sull'entrata di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni e da ogni altro tributo all'importazione, i materiali macchinari ed oggetti metallici provenienti dalla demolizione delle navi di cui all'articolo 2.
Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse anche quando l'importazione è effettuata dai cantieri cui è stata commessa la demolizione della nave, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 2 della presente legge."
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 21 giugno 1964, n. 467 come modificata dalla L. 24 maggio 1967, n. 389 ha disposto (con l'art. 5, commi 2 e 3) che " Sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi, dall'imposta di conguaglio, dall'imposta generale sulla entrata di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e da ogni altro tributo all'importazione, i materiali metallici, macchinari ed oggetti metallici provenienti dalla demolizione delle navi di cui all'articolo 2.
Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse anche quando l'importazione è effettuata dai cantieri cui è stata commessa la demolizione della nave, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 2 della presente legge."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 21 giugno 1964, n. 467 come modificata dalla L. 24 maggio 1967, n. 389, a sua volta modificata dalla L. 25 maggio 1970, n. 362 ha disposto (con l'art. 5, commi 2 e 3) che "Sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi, dall'imposta di conguaglio, dall'imposta generale sulla entrata di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e da ogni altro tributo all'importazione, i materiali metallici, macchinari ed oggetti metallici provenienti dalla demolizione delle navi di cui all'articolo 2.
Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse anche quando l'importazione è effettuata dai cantieri cui è stata commessa la demolizione della nave, sia che venga eseguita in proprio dai cantieri medesimi sia che i materiali stessi vengano venduti, allo Stato estero, dai cantieri demolitori a terzi e da questi ultimi importati."