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LEGGE 28 luglio 1961, n. 839

Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  15-9-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'indennità di alloggio per gli ufficiali subalterni, e per i sottufficiali e i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo dello guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato ammogliati o vedovi con prole, che non fruiscono di alloggio in caserma, è stabilita nelle seguenti misure mensili:

1. - Nelle sedi situate in Comuni con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:

a) tenenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.900 b) sottotenenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.700 c) sottufficiali, graduati e militari di truppa . . . . L. 11.200
2. - Nelle sedi situate in Comuni con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti:

a) tenenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.765 b) sottotenenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.600 c) sottufficiali, graduati e militari di truppa. . . . . L. 9.180
L'indennità di alloggio per i sottufficiali, graduati e militari di cui al precedente comma, che siano celibi o vedovi senza prole e che risiedano in località ove non esistono caserme e che siano, quindi, costretti ad alloggiare in abitazioni private, è stabilita nella misura mensile di lire 5.000.
L'indennità di alloggio spettante ai sottufficiali, graduati e militari di cui al presente articolo è esente da ritenute per imposte dirette.