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LEGGE 28 luglio 1961, n. 770

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, concernente norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  20-8-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziati, con la seguente modificazione:
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari è accertato con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1961

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Visto, il Guardasigilli: GONELLA