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LEGGE 28 luglio 1961, n. 725

Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico, alle indennità di trasferta, di missione di marcia ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed agli appartenenti all'Arma dei carabinieri.

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Testo in vigore dal:  25-8-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è consentita, per gli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 e 1964-65, la emissione di aperture di credito per il pagamento delle spese seguenti, facenti carico al Ministero dell'interno, entro i limiti di importo indicati per ciascuna spesa:
a) per l'indennita speciale giornaliera di
pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica
sicurezza al personale del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri... L. 40.000.000
b) per l'indennita giornaliera di ordine pub
blico ai funzionari di pubblica sicurezza, al
personale del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza e dell'Arma dei carabinieri............ " 60.000.000
c) per le trasferte ed il rimborso di spese
di trasporto ai funzionari di pubblica sicurezza,
agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai
componenti il Corpo delle guardie di pubblica si
curezza e a tutti gli altri agenti della forza
pubblica per servizio fuori residenza; per la
indennita di missione ed il rimborso di spese di
trasporto agli ufficiali del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza; per l'indennita di marcia
agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai
componenti il Corpo delle guardie di pubblica si
curezza per i servizi resi nell'interesse della
sicurezza pubblica............................... L. 40.000.000

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1961

GRONCHI FANFANI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA