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LEGGE 16 maggio 1961, n. 417

Aumento della indennità annua agli aiutanti di battaglia.

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Testo in vigore dal:  14-6-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La misura dell'indennità annua lorda attribuita agli aiutanti di battaglia, dall'articolo 1 della legge 11 giugno 1959, n: 353, è elevata a lire 70.000.