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LEGGE 9 marzo 1961, n. 350

Accettazione ed esecuzione della Convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni ufficiali e documenti governativi e della Convenzione concernente gli scambi internazionali di pubblicazioni, adottate a Parigi il 3 dicembre 1958 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.).

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Testo in vigore dal:  3-6-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare le seguenti Convenzioni adottate a Parigi il 3 dicembre 1958 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.):
a) Convenzione concernente gli scambi fra Stati di pubblicazioni ufficiali e documenti governativi;
b) Convenzione concernente gli scambi internazionali di pubblicazioni.