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LEGGE 23 febbraio 1961, n. 340

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per lo scambio delle sostanze terapeutiche di origine umana e relativo Protocollo firmato a Parigi il 15 dicembre 1958.

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Testo in vigore dal:  31-5-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo per lo scambio delle sostanze terapeutiche di origine umana, con Protocollo e Allegati, firmato a Parigi il 15 dicembre 1958.