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LEGGE 3 aprile 1961, n. 281

Nuova data d'inizio del riassorbimento degli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia.

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Testo in vigore dal:  11-5-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Gli aumenti di organico del Corpo degli agenti di custodia, di cui agli articoli 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, hanno vigore fino al 31 dicembre 1961.
Il riassorbimento dei predetti aumenti, da effettuarsi secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, avrà inizio il 1 gennaio 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1961

GRONCHI FANFANI - GONELLA - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA