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LEGGE 23 febbraio 1961, n. 215

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.

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Testo in vigore dal:  28-4-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959.