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LEGGE 23 febbraio 1961, n. 198

Determinazione del contributo dello Stato alla gestione per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani per gli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1963-64, previsto dalla legge 4 luglio 1959, n. 463.

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Testo in vigore dal:  26-4-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il concorso dello Stato alla gestione per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani, istituito dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, è fissato in lire 5 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1959-60 al 1963-64 compreso, ed è versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a favore della gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani, in rate semestrali anticipate.