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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1961, n. 1841

Esecuzione dell'Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, firmato a Ginevra il 23 marzo 1958.

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Testo in vigore dal:  4-7-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per i trasporti; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore firmato a Ginevra il 20 marzo 1958, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità del paragrafo 2 dell'art. 7 dell'Accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1961

GRONCHI FANFANI - SEGNI SPATARO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1962

Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 1. - VILLA