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LEGGE 8 dicembre 1961, n. 1529

Accettazione ed esecuzione della Convenzione sull'organizzazione e la personalità giuridica dell'Ufficio idrografico internazionale adottata a Monaco (Principato) il 16 giugno 1958.

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Testo in vigore dal:  21-2-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare la Convenzione sulla organizzazione e la personalità giuridica dell'Ufficio idrografico internazionale, adottata a Monaco (Principato) il 16 giugno 1958.